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LA
CERTIFICAZIONE ENERGETICA: CERTIFICATO
OBBLIGATORIO
Dal luglio 2009 qualsiasi appartamento,
per essere venduto o affittato, dovra'
essere munito di certificazione
energetica.
 L' Italia
crede nel risparmio energetico e
leggifera in questa direzione. Il
governo rende obbligatoria la
certificazione energetica negli edifici
sia nuovi che esistenti. Dal 2005 sono
state varate diverse normative a
proposito ma tuttavia ad oggi (2008) non
ci sono linee guida ufficiali per poter
redigere questo famoso certificato
energetico. In assenza di tali linee
guida e quindi del certificato
energetico oggi possiamo parlare
solamente di attestato di qualificazione
energetica che risulta essere un' altra
cosa rispetto al certificato energetico.
La normativa principale in materia di
certificazione è prevista dal decreto
legge del 19/08/2005 n° 192, dal decreto
legislativo n° 311 del 29/12/2006 e dal
decreto del 19/02/2007.
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Nuova
DK 5600 V edizione

Nel luglio 2006
è stata emanata da parte di ENEL la V
edizione della DK5600, documento che
definisce i criteri di allacciamento
alla rete di media tensione, a cui
devono attenersi i suoi clienti. La
quarta edizione del documento risaliva a
Marzo del 2004. Nel novembre del 2005
era stata emessa un'integrazione con
prescrizioni supplementari riguardanti i
trasformatori di corrente e di tensione.
Tale integrazione è ora contemplata
all'interno della nuova edizione della
DK5600.
scarica
DK5600 |
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guida alla
progettazione di impianti elettrici

automazione
industriale

eolico-solare

impianti
tecnologici
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Nuovo decreto legge 22 gennaio 2008 n.37 (ex
legge 46/90) - attività di installazione degli
impianti all’interno degli edifici

Pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 61 del 12/03/2008 il Decreto
Ministeriale “Regolamento concernente
l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies,
comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2
dicembre 2005, recante riordino delle
disposizioni in materia di attività di
installazione degli impianti all'interno degli
edifici” (Decreto 22 gennaio 2008, n. 37)
entrato in vigore il 27/03/2008.
scarica
decreto
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Proroga al 2008
per le detrazioni del 55%
La nuova finanziaria per l'anno 2008 è finalmente stata
approvata ed ha sancito una proroga al 2008 per le detrazioni
del 55%.
L'articolo
di Legge che fa riferimento alla proroga per le detrazioni del
55% al 2008 è il numero 2 stabilendo la proroga per le
detrazioni del 55% a seguito di interventi di riqualificazione
energetica per il prossimo triennio 2008 - 2010.
La situazione, relativamente alle detrazioni del 55% per l'anno
2008, è la seguente :
proroga detrazione del 55% per infissi, pannelli solari e
coibentazione pareti (in generale per tutti gli interventi di
riqualificazione energetica) per triennio 2008-2010.
le agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione
energetica, insieme a quelle previste dai commi 353, 358 e 359
della Finanziaria 2007, si applicano secondo quanto disposto dal
DM 19 febbraio 2007.
eliminazione obbligo di certificazione energetica per infissi e
pannelli solari termici.
proroga detrazione del 55% fino ad un massimo di 60mila euro
sulle spese sostenute per cambiare gli infissi e isolare le
pareti (allo scopo di ridurre le dispersioni termiche) e per
installare pannelli solari (allo scopo di riscaldare l’acqua).
proroga detrazione del 55% fino ad un massimo di 100mila euro
per interventi di riqualificazione che riguardano tutto
l’edificio nel suo complesso.
proroga detrazione del 55%: rottamazione caldaie per triennio
2008 - 2009 - 2010.
proroga detrazione del 55% fino ad un massimo di 30mila euro:
sostituire le vecchie caldaie con caldaie a condensazione. Tutti
questi benefici fiscali, a differenza dello scorso anno, sono
validi nel il triennio 2008 - 2009 - 2010.
Il cittadino può scegliere di portare in detrazione le spese
sostenute in un arco temporale che va da 3 a 10 anni (pensata
per i redditi più bassi). La scelta dovrà essere operata
all'atto della prima detrazione e sarà, a quanto pare,
irrevocabile.
In caso di interventi “minori” di riqualificazione energetica
quali la sostituzione di finestre negli appartamenti o
l’installazione di pannelli solari, il beneficiario dello
sgravio non è più tenuto a richiedere ad un tecnico abilitato
l’attestato di certificazione energetica dell’edificio o
dell’appartamento con conseguente risparmio di tempo e di denaro
(legato ai costi da sostenere per il compenso dei tecnici
abilitati).
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Le verifiche sugli
impianti di bassa tensione

Le modifiche introdotte dalla
sesta edizione della norma Cei 64-8, in particolare
quelle riguardanti il capitolo 41 e la parte 6, ha
indotto l'ente normatore a pubblicare, nel febbraio
2007, la seconda edizione della guida Cei- b. La guida,
che fornisce indicazioni sulla conduzione delle
verifiche negli impianti elettrici utilizzatori, si pone
come obbiettivo di fornire indicazioni sul rispetto
delle condizioni minime di sicurezza per quanto concerne
la progettazione, l'installazione e la manutenzione
degli impianti. La guida si occupa, relativamente alla
sicurezza e alla funzionalità, delle verifiche da
effettuare sugli impianti elettrici di categoria 0 e I
(Sistemi elettrici a tensione inferiore a 1000 Vca -
norma Cei 64-8) e tratta anche alcuni aspetti inerenti
gli impianti di categoria II e III (Sistemi elettrici a
tensione superiore a 1000 Vca - norma Cei 11-1 - cabine
e stazioni elettriche). Con le seguenti note s'intende
in particolare sviluppare, per quanto possibile, la
parte relativa alle verifiche degli impianti elettrici
di categoria 0 e I installati in ambienti ordinari. |
Rischi per la salute ed
esposizione a radiofrequenze
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Atti di un convegno
Il file scaricabile contiene gli
atti della conferenza su "Rischi
per la salute ed esposizione a
radio frequenze" che si è
tenuta presso l'Istituto
Italiano di Medicina Sociale il
6 giugno 2006. Le radiofrequenze
interessano ormai ogni angolo
del pianeta, essendo, tra
l'altro, la modalità di
trasmissione degli impianti per
le telecomunicazioni.
Per poter ragionare sulla base
delle evidenze scientifiche
della loro potenziale
pericolosità è necessario
coinvolgere professionalità
diverse. Alla conferenza hanno
partecipato importanti studiosi
italiani nei campi della fisica,
dell'epidemiologia, della
medicina, della bioetica e del
diritto. Grazie al loro
contributo sono stati proposti,
in relazione all'esposizione a
radiofrequenze, validi spunti
per il progresso della ricerca
epidemiologica e per l'adozione
di adeguate politiche di tutela
della popolazione.
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Protezione contro i fulmini
Il
Cei - Comitato Elettrotecnico Italiano, ha pubblicato la serie
di norme Cei EN 62305 composta dalle seguenti quattro parti:
• Cei EN 62305-1 "Protezione contro i fulmini. Principi
generali";
• Cei EN 62305-2 "Protezione contro i fulmini. Valutazione del
rischio";
• Cei EN 62305-3 "Protezione contro i fulmini. Danno materiale
alle strutture e pericolo per le persone";
• Cei EN 62305-4 "Protezione contro i fulmini. Impianti
elettrici ed elettronici nelle strutture".
Questa norma europea fa riferimento alle norme internazionali
Iec 62305, preparate dal TC 81 Iec "Lightning protection" e
sottoposta al voto parallelo Iec-Cenelec.
Il testo della pubblicazione Iec approvato nel mese di gennaio
2006 è stato ammesso dal Cenelec come norma europea in data 1°
febbraio 2006, senza alcuna modifica.
Analogamente, il Cei e gli altri Comitati Nazionali membri del
Cenelec ha adottato la Norma Europea, senza alcuna modifica,
come Norma Nazionale.
Si ricorda che sono membri del Cenelec i Comitati Elettrotecnici
Nazionali dei seguenti Paesi: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca,
Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda,
Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia,
Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca,
Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria.
L'edizione italiana, dunque, è la traduzione della versione
ufficiale della norma europea valida in tutti i paesi Cenelec,
nonché della versione diffusa in tutti i paesi membri della Iec.
La serie di norme Cei EN 62305/1-5 è stata classificata dal Cei
come:
• Cei 81-10/1, identica alla EN 62305-1:2006-01,
• Cei 81-10/2, identica alla EN 62305-2:2006-02,
• Cei 81-10/3, identica alla EN 62305-3:2006-03,
• Cei 81-10/4, identica alla EN 62305-4:2006-04,
dal Comitato tecnico CT 81-Protezione contro i fulmini.
Le norme sostituiscono la norma Cei 81-1 "Protezioni delle
strutture contro i fulmini" e la norma Cei 81-4 "Protezioni
delle strutture contro i fulmini. Valutazione del rischio dovuto
al fulmine", nonché la Guida Cei 81-8 "Guida d'applicazione
all'utilizzo di limitatori di sovratensione sugli impianti
utilizzatori di bassa tensione" che sono rimaste in vigore
contemporaneamente alle nuove norme Cei EN 62305/1-4 fino al 1°
febbraio 2007.
Resta altresì in vigore la norma Cei 81-3 "Valori medi del
numero dei fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato
dei Comuni d'Italia, in ordine alfabetico".
Il periodo di tempo di contemporanea validità delle vecchi EN
81-1, 81-4 e 81-7 e della nuove norme Cei EN 62305/1-5, hanno
avuto come scopo quello di consentire la realizzazione delle
misure di protezione in corso di esecuzione al fine di evitare
la necessità di nuovi appalti di opere in corso di
realizzazione. Le misure di protezione previste, infatti, sono
in genere ritenute egualmente idonee agli effetti della
sicurezza.
Uniche eccezioni sono gli ospedali, i luoghi con pericolo di
esplosione e le strutture in cui guasti di impianti interni
possono provocare immediato pericolo per la vita umana, in cui
non sia già stato installato un impianto di protezione contro i
fulmini (Lps) realizzato in conformità alle precedenti norme Cei
81-1, dove l'idoneità delle misure di protezione deve essere
verificata in conformità alla nuova Norma.
Si applica la nuova normativa anche a queste strutture esistenti
per le quali occorra fare una verifica di natura economica, per
evitare danni agli impianti elettrici ed elettronici.
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